COOPERATIVA SOCIALE “LA CASA PER GLI IMMIGRATI” Società Cooperativa a responsabilità limitata  

STATUTO con le modifiche apportate dall’Assemblea dei Soci del 20/11/2017

TITOLO I COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – E’ costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità limitata con la denominazione “Cooperativa Sociale La Casa per gli Immigrati” con sede legale in “Comune di Verona”. all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell’ Art. 111ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopraindicato con semplice decisione dell’organo amministrativo che è abilitato alla dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato. Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo amministrativo. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro Soci. La Cooperativa sociale, in quanto ONLUS ai sensi dell’Art. 10 del D.LGS. 460/97, dovrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo “Onlus”.
Art. 2 – La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).
Art. 3 – Scopo mutualistico La Cooperativa Sociale si propone, senza finalità di lucro, ma con finalità mutualistiche secondo le norme del D.L.C.P.S. 14-12-1947 n.1577 e successive modificazioni e della legge 381 del 08/11/1991, di perseguire interessi generali della comunità volti alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini ed in specifico di favorire e procurare migliori condizioni di vita e di lavoro a persone che trovano difficoltà a reperire una dignitosa sistemazione abitativa, con particolare attenzione ai cittadini immigrati. La Cooperativa potrà operare anche con terzi.
Art. 4 – Oggetto sociale Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita nell’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa sociale ha pertanto come oggetto: a) la gestione di servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore di italiani e stranieri immigrati utilizzando immobili in proprietà, in affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla legge; b) la promozione culturale attraverso incontri, seminari, scambi ecc. sui problemi della Solidarietà Sociale;
c) la promozione culturale per integrare i modelli dell’abitare locale con quelli dei paesi di origine degli immigrati;
d) l’accompagnamento sociale degli immigrati nel superamento di eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e privati;
e) la gestione dei servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare alla diffusione delle cucine di diverse etnie; f) la gestione tramite il lavoro dei soci di attività produttive e di servizio ricevendo in appalto servizi da Enti sia pubblici che privati;
g) l’assistenza agli immigrati a disagio per l’alloggio in tutte le operazioni che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in proprietà, dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il mutuo-casa, accompagnamento nell’espletamento delle pratiche burocratiche e bancarie); al fine di agevolare il socio, la Cooperativa potrà concedere ai soci stessi garanzie;
h) la facilitazione dei processi di integrazione degli immigrati e delle loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione di attività sociali che dovessero richiedere l’uso di immobili a scopo associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro. Nel perseguimento degli scopi la Cooperativa potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, creditizia, come pure assumere partecipazioni in società ed enti anche cooperativistici, che svolgono attività comunque connesse o affini a quelle della Cooperativa, nonchè raccogliere prestiti da soci nell’ambito e nei limiti della legislazione vigente.  

TITOLO II SOCI

Art.5 – Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della cooperativa sociale, ne condividano le finalità intendendo perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali e siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. Possono altresì essere ammessi come soci i cittadini immigrati regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità. Possono inoltre essere soci gli Enti Pubblici e le Persone Giuridiche che hanno fra gli scopi sociali lo svolgimento di attività culturali, ricreative, di assistenza sociale, di istruzione, anche professionale. Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie: 1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle categorie di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n. 381 del 1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che per professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale maturate nei settori di cui all’oggetto della cooperativa, possono partecipare direttamente all’attività dell’impresa sociale e cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio mutualistico attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative. Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in campo lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo mutualistico ed adesione al medesimo; 2) Soci volontari, di cui all’
Art. 2 della legge n. 981 del 1991, persone fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge; 3) Soci fruitori, di cui all’
Art. 4 comma 3 della Legge Regione Veneto 23 del 2006, ovvero, persone fisiche che traggono diretto beneficio e/o usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti e gestiti dalla cooperativa. Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. Potranno essere soci della cooperativa anche i Soci Onorari, ovvero, persone fisiche che per motivazione filosofica e/o ideologica condividono, o hanno condiviso la nascita, lo spirito, i principi e la missione della cooperativa. I Soci onorari non hanno diritto di voto. In deroga a quanto sopra possono acquisire la qualifica di Soci anche i sovventori ai sensi della normativa vigente. La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata all’ammontare delle quote sottoscritte. I rapporti tra i Soci e la Cooperativa potranno essere disciplinati da uno o più regola- menti interni, che a norma di legge, saranno approvati dall’Assemblea con le maggioranze previste per l’Assemblea straordinaria.
Art.6 – Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi all’osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organismi sociali e nella quale indichi:
a) l’identità in base ai dati anagrafici e di residenza, il codice fiscale;
b) l’entità della quota che intende sottoscrivere e le modalità di versamento;
c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, l’eventuale regolamento/i interno/i e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti. Se la richiesta è fatta da persone giuridiche, associazioni od enti, la domanda deve essere firmata dal legale rappresentante. L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre l’importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assu81/91nte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
Art.7 – Il nuovo socio ammesso deve provvedere quanto prima al versamento della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di Amministrazione relativa all’accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.
Art.8 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa. Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, è, in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art.9 – Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di amministrazione, previa comunicazione all’interessato, può escludere il socio nei seguenti casi:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa. L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e contro la delibera il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Nei casi indicati alle lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre ché il socio si mantenga inadempiente.
Art.10 – Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà il rapporto societario con gli eredi o legatari della di lui quota sociale, purché essi, avendone i requisiti, facciano domanda, da presentarsi entro tre mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, e che questa sia accolta dal Consiglio di Amministrazione. Essi, entro i tre mesi dalla data di decesso, qualora siano più eredi dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si applicherà l’
Art. 2347 del codice civile.
Art.11 – Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio defunto, quando non trova applicazione l’articolo precedente, avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote versate, nel caso rivalutate, oppure alla minor somma, a causa di perdite gestionali risultanti dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale. La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro tre mesi dal recesso, dall’esclusione o dal decesso, a pena di decadenza, e il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla chiusura del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute a riserva.

TITOLO III CAPITALE SOCIALE – QUOTE

Art . – 12 – Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all’
Art.14 e con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti, a norma dell’articolo precedente;
c) dalla riserva di cui all’
Art. 12 della Legge 904/77;
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
f) da eventuali obbligazioni e contributi e liberalità che pervenissero alla società per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 13 – Le quote sociali, sempre nominative, sono indivisibili e non possono essere cedute con effetti verso la società, ne sottoposte a pegno e a vincoli senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al tribunale.

TITOLO IV Bilancio e relazione degli amministratori – destinazione delle eccedenze attive di bilancio

Art.14 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull’andamento della gestione sociale. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti: a) almeno il 30% (trenta per cento) deve essere destinato alla riserva legale, qualunque sia l’ammontare accantonato; b) una quota, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione; c) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) può essere destinata alla rivalutazione del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti di legge consentiti; d) una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle altre riserve facoltative eventualmente istituite. Ai sensi e per gli effetti dell’
Art.2514 c.c. è fatto divieto di: a) distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante l’esistenza della Cooperativa.
Art.15 – L’Assemblea può stabilire a norma dell’
Art. 12 della legge 17 febbraio 1971 n.127 l’istituzione di fondi di finanziamento con prestiti dei soci. In sede di approvazione del bilancio l’Assemblea, su proposta dell’Organo Amministrativo, potrà deliberare l’erogazione e la ripartizione di ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione delle quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in modo autonomo e distinto, ai sensi dell’
Art. 2545-sexsies c.c., comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia. L’erogazione potrà avvenire mediante -integrazione dei compensi; -aumento gratuito del capitale sociale. Considerata la particolare natura dell’oggetto sociale, nel massimo ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell’art, 26 D.L.P.S. 14/12/1947 n. 1577 e succ. modif. nessun dividendo potrà essere destinato ai soci come remunerazione , sotto qualsiasi forma, del capitale sociale effettivamente versato e non si potrà procedere alla rivalutazione delle quote sociali. E’ fatta salva l’applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari. TITOLO V ORGANI SOCIALI
Art.16 – Sono organi della Cooperativa: a) l’Assemblea dei soci; b) il Consiglio di Amministrazione; c) il Collegio dei Sindaci, qualora l’Assemblea ordinaria decida di nominarlo, ovvero ne ricorra l’obbligo.
Art.17 – L’Assemblea dei Soci L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per: a) l’approvazione del bilancio; b) la nomina degli amministratori ed eventualmente dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale, riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori, indicati nell’ordine del giorno. L’Assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci se nominati. E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare: a) sulle modificazioni dello statuto della Cooperativa; b) sulla proroga della durata della Società; c) sulla fusione o trasformazione della società; d) sullo scioglimento della società, la nomina ed i poteri dei liquidatori. Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l’istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Art.18 – La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e comunicato a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza. Nell’avviso suddetto può essere indicata la data dell’eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.
Art. 19 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siamo presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.20 – Ciascun socio ha un solo voto, qualsiasi sia il valore della quota sociale sottoscritta; anche i soci sovventori possono esprimere un solo voto, indipendentemente dalla quota versata. Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti della quota sociale sottoscritta. Il voto può anche essere espresso per corrispondenza o per posta elettronica. Le modalità delle votazioni saranno stabilite dall’Assemblea. I soci che per qualsiasi motivo non possono intervenire all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi rappresentare da altro socio, purché non amministratore né sindaco, mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri 5 (cinque) soci. Le persone giuridiche sono rappresentate all’Assemblea dal loro rappresentante legale, oppure da un loro delegato munito di mandato scritto.
Art.21 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di quest’ultimo, da altro Consigliere o socio designato dall’Assemblea. 10 La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea, anche fra i non soci. La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal Notaio.
Art.22 – Il Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, da tre a undici, anche non soci, eletti dall’Assemblea che ne determina il numero. Almeno la maggioranza degli amministratori dovranno essere scelti tra i soci della Cooperativa Sociale. Gli amministratori rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili e salvo contraria deliberazione dell’Assemblea, sono dispensati dal prestare cauzione. I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed il Vice Presidente. Nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio. I Consiglieri possono anche decidere la costituzione di un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un Consigliere, delegando ad esso alcuni poteri del Consiglio. Le deliberazioni di detto Comitato dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio nella riunione immediatamente successiva. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che l’Assemblea non deliberi diversamente. Gli stessi hanno comunque diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
Art.23 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui si afferisce il voto del Presidente.
Art.24 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, salvo quanto per legge è di competenza deliberativa dell’Assemblea dei soci, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Art.25 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciando quietanza liberatoria. Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per reati non perseguibili d’ufficio perpetrati in danno della Società. In caso di assenza o impedimento del Presidente, i medesimi poteri competono al Vice Presidente.
Art.26 – Il Collegio Sindacale Il Collegio Sindacale, da nominare in base a decisione dell’Assemblea ordinaria o se ne ricorra l’obbligo per legge, sarà composto di tre sindaci effettivi e due supplenti e sarà regolamentato dalle disposizioni di cui all’
Art.2397 e successivi del codice civile. 

TITOLO VI DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art.27 – In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, tutto il patrimonio residuo della liquidazione, esclusi il capitale versato ed eventualmente rivalutato oltre ai dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’

Art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.
Art.28 – Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli
Art.2511 e seguenti del Codice Civile e delle leggi speciali che disciplinano le cooperative sociali. Per quanto ancora non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.
Art.29 – Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e debbono essere fatte osservare.
Art.30-– Il Consiglio di Amministrazione viene espressamente delegato ed autorizzato ad introdurre nel testo dello Statuto Sociale vigente quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte, non aventi carattere discrezionale, eventualmente richieste dalle competenti autorità (previo deposito presso la sede sociale della relativa documentazione comprovante l’obbligatorietà delle modifiche/soppressioni e/o aggiunte). Il Consiglio di Amministrazione renderà edotti i soci delle modifiche introdotte nella prima assemblea successiva al fine della relativa approvazione e ratifica. .

Verona 20 novembre 2017 F.to FIORENTINI RENZO F.to EMANUELE DE MICHELI NOTAIO (L.S.N.)