La Casa per gli Immigrati

Cooperativa sociale onlus Verona

Cooperativa sociale onlus Verona, Accompagnamento abitativo, social housing, integrazione degli immigrati nella società italiana
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STATUTO COOPERATIVA SOCIALE “LA CASA PER GLI IMMIGRATI”

COOPERATIVA SOCIALE “LA CASA PER GLI IMMIGRATI”
Società Cooperativa a responsabilità limitata
STATUTO
con le modifiche apportate dall’Assemblea dei Soci del 20/11/2017
TITOLO I
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPI
Art. 1 – E’ costituita una Società Cooperativa Sociale a responsabilità
limitata con la denominazione “Cooperativa Sociale La Casa per gli
Immigrati” con sede legale in “Comune di Verona”. all’indirizzo
risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle
Imprese ai sensi dell’art. 111ter delle disposizioni di attuazione del
Codice Civile.
La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune
sopraindicato con semplice decisione dell’organo amministrativo che è
abilitato alla dichiarazioni conseguenti all’ufficio del Registro delle
Imprese; spetta invece ai Soci decidere il trasferimento della sede in
Comune diverso da quello indicato. Sedi secondarie, filiali, succursali,
agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all’estero, potranno
essere istituite o soppresse con semplice decisione dell’organo
amministrativo. Il domicilio dei Soci, per i rapporti con la Società, è
quello risultante dal Libro Soci.
La Cooperativa sociale, in quanto ONLUS ai sensi dell’art. 10 del
D.LGS. 460/97, dovrà far uso nella denominazione e in qualsivoglia
segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione
“organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell’acronimo
“Onlus”.
Art. 2 – La durata della Cooperativa è fissata al 31 (trentuno) dicembre
2050 (duemilacinquanta).
Art. 3 – Scopo mutualistico
La Cooperativa Sociale si propone, senza finalità di lucro, ma con
finalità mutualistiche secondo le norme del D.L.C.P.S. 14-12-1947
n.1577 e successive modificazioni e della legge 381 del 08/11/1991, di
perseguire interessi generali della comunità volti alla promozione umana
e all’integrazione sociale dei cittadini ed in specifico di favorire e
procurare migliori condizioni di vita e di lavoro a persone che trovano
difficoltà a reperire una dignitosa sistemazione abitativa, con particolare
attenzione ai cittadini immigrati.
La Cooperativa potrà operare anche con terzi.
Art. 4 – Oggetto sociale
Considerata l’attività mutualistica della Società, così come definita
nell’articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come
più oltre determinati, la Cooperativa sociale ha pertanto come oggetto:
a) la gestione di servizi di ospitalità, di accoglienza ed alloggio a favore
di italiani e stranieri immigrati utilizzando immobili in proprietà, in
affitto, in comodato, in concessione o con altre modalità previste dalla
legge;
b) la promozione culturale attraverso incontri, seminari, scambi ecc. sui
problemi della Solidarietà Sociale;
c) la promozione culturale per integrare i modelli dell’abitare locale con
quelli dei paesi di origine degli immigrati;
d) l’accompagnamento sociale degli immigrati nel superamento di
eventuali difficoltà nei rapporti con le Istituzioni, gli Enti pubblici e
privati;
e) la gestione dei servizi di mensa e di ristorazione, volti in particolare
alla diffusione delle cucine di diverse etnie;
f) la gestione tramite il lavoro dei soci di attività produttive e di servizio
ricevendo in appalto servizi da Enti sia pubblici che privati;
g) l’assistenza agli immigrati a disagio per l’alloggio in tutte le operazioni
che li possono portare ad avere una casa in affitto o anche in
proprietà, dalla cooperativa stessa, da enti pubblici o sul libero
mercato immobiliare (a titolo esemplificativo: informazione e
consulenza sulle procedure per ottenere gli alloggi popolari o il
mutuo-casa, accompagnamento nell’espletamento delle pratiche
burocratiche e bancarie); al fine di agevolare il socio, la Cooperativa
potrà concedere ai soci stessi garanzie;
h) la facilitazione dei processi di integrazione degli immigrati e delle
loro famiglie, assumendo in maniera diretta o indiretta la gestione di
attività sociali che dovessero richiedere l’uso di immobili a scopo
associativo, educativo, ricreativo, sanitario, religioso o altro.
Nel perseguimento degli scopi la Cooperativa potrà compiere ogni
operazione mobiliare, immobiliare, creditizia, come pure assumere
partecipazioni in società ed enti anche cooperativistici, che svolgono
attività comunque connesse o affini a quelle della Cooperativa, nonchè
raccogliere prestiti da soci nell’ambito e nei limiti della legislazione
vigente.
TITOLO II
SOCI
Art.5 – Il numero dei Soci è illimitato, ma non inferiore al minimo
stabilito dalla legge. Possono essere soci tutti coloro che, non avendo
interessi contrastanti con quelli della cooperativa sociale, ne condividano
le finalità intendendo perseguire gli scopi partecipando alle attività
sociali e siano in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi
sociali.
Possono altresì essere ammessi come soci i cittadini immigrati
regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale anche se
cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.
Possono inoltre essere soci gli Enti Pubblici e le Persone Giuridiche che
hanno fra gli scopi sociali lo svolgimento di attività culturali, ricreative,
di assistenza sociale, di istruzione, anche professionale.
Possono assumere la qualifica di soci cooperatori persone fisiche
appartenenti alle seguenti categorie:
1) Soci lavoratori, vale a dire persone fisiche, anche appartenenti alle
categorie di persone svantaggiate di cui all’articolo 4 della legge n.
381 del 1991, compatibilmente con il loro stato soggettivo, che per
professione, capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione
professionale maturate nei settori di cui all’oggetto della cooperativa,
possono partecipare direttamente all’attività dell’impresa sociale e
cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo, realizzando lo scambio
mutualistico attraverso l’apporto delle proprie prestazioni lavorative.
Ad essi sono richiesti i requisiti di capacità professionali adeguate allo
svolgimento della propria mansione, capacità di lavoro in equipe e/o
in coordinamento con gli altri soci e capacità di iniziativa personale in
campo lavorativo e in ogni caso approvazione dello scopo
mutualistico ed adesione al medesimo;
2) Soci volontari, di cui all’art. 2 della legge n. 981 del 1991, persone
fisiche che prestano la loro attività lavorativa gratuitamente,
esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della
legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge;
3) Soci fruitori, di cui all’art. 4 comma 3 della Legge Regione Veneto 23
del 2006, ovvero, persone fisiche che traggono diretto beneficio e/o
usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi offerti e gestiti
dalla cooperativa.
Ogni socio è iscritto in un’apposita sezione del Libro Soci in base alla
appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.
Potranno essere soci della cooperativa anche i Soci Onorari, ovvero,
persone fisiche che per motivazione filosofica e/o ideologica
condividono, o hanno condiviso la nascita, lo spirito, i principi e la
missione della cooperativa. I Soci onorari non hanno diritto di voto.
In deroga a quanto sopra possono acquisire la qualifica di Soci anche i
sovventori ai sensi della normativa vigente.
La responsabilità dei Soci per le obbligazioni sociali è limitata
all’ammontare delle quote sottoscritte.
I rapporti tra i Soci e la Cooperativa potranno essere disciplinati da uno o
più regola- menti interni, che a norma di legge, saranno approvati
dall’Assemblea con le maggioranze previste per l’Assemblea
straordinaria.
Art.6 – Chi desidera diventare socio deve presentare la domanda scritta
al Consiglio di Amministrazione, nella quale dichiari di obbligarsi
all’osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organismi
sociali e nella quale indichi:
a) l’identità in base ai dati anagrafici e di residenza, il codice fiscale;
b) l’entità della quota che intende sottoscrivere e le modalità di
versamento;
c) di conoscere ed accettare lo statuto sociale, l’eventuale regolamento/i
interno/i e le deliberazioni prese dagli organi sociali competenti.
Se la richiesta è fatta da persone giuridiche, associazioni od enti, la
domanda deve essere firmata dal legale rappresentante.
L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell’interessato. La deliberazione di
ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata a cura
degli amministratori nel libro dei soci. Il nuovo socio deve versare, oltre
l’importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato
dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli
amministratori. Il Consiglio di Amministrazione deve entro 60 giorni
motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e
comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia
accolta dagli amministratori, chi l’ha proposta può entro 60 giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull’istanza si pronunci
l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non
appositamente convocata, in occasione della sua successiva
convocazione. Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le
ragioni delle determinazioni assu81/91nte con riguardo all’ammissione
dei nuovi soci.
Art.7 – Il nuovo socio ammesso deve provvedere quanto prima al
versamento della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro
un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di
Amministrazione relativa all’accettazione della domanda, questa si
intende come non avvenuta.
Art.8 – Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere
mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione della
Cooperativa.
Il recesso non può essere parziale. La dichiarazione di recesso deve
essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori
devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione. Se non sussistono i
presupposti del recesso gli amministratori devono darne immediata
comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione, può proporre opposizione innanzi il Tribunale. Il recesso
ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione
del provvedimento di accoglimento della domanda. Per i rapporti
mutualistici tra socio e società il recesso ha effetto con la chiusura
dell’esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, è, in caso contrario
con la chiusura dell’esercizio successivo.
Art.9 – Oltre che nei casi previsti dalla Legge, il Consiglio di
amministrazione, previa comunicazione all’interessato, può escludere il
socio nei seguenti casi:
a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi
sociali, oppure che abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che non osservi le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali
competenti;
c) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi
assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa.
L’esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e contro la
delibera il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di 60
giorni dalla comunicazione.
Nei casi indicati alle lettere b) e c) il socio inadempiente deve essere
invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l’esclusione
potrà aver luogo solo trascorso un mese dal detto invito e sempre ché il
socio si mantenga inadempiente.
Art.10 – Nel caso di decesso di un socio la Cooperativa continuerà il
rapporto societario con gli eredi o legatari della di lui quota sociale,
purché essi, avendone i requisiti, facciano domanda, da presentarsi entro
tre mesi dalla morte del socio, a pena di decadenza, e che questa sia
accolta dal Consiglio di Amministrazione.
Essi, entro i tre mesi dalla data di decesso, qualora siano più eredi
dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio e li
rappresenterà di fronte alla Società. In difetto di tale designazione si
applicherà l’art. 2347 del codice civile.
Art.11 – Il socio receduto o escluso e gli eredi o i legatari del socio
defunto, quando non trova applicazione l’articolo precedente, avranno
diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle quote versate, nel
caso rivalutate, oppure alla minor somma, a causa di perdite gestionali
risultanti dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento
del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata entro
tre mesi dal recesso, dall’esclusione o dal decesso, a pena di decadenza, e
il rimborso dovrà essere effettuato nel termine di sei mesi dalla chiusura
del detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai
soci uscenti o agli eredi o legatari dei soci defunti, saranno devolute a
riserva.
TITOLO III
CAPITALE SOCIALE – QUOTE
Art . – 12 – Il patrimonio della cooperativa è costituito:
a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero
illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore
ad Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero);
b) dalla riserva legale indivisibile, formata con le quote degli avanzi di
gestione di cui all’art.14 e con le quote sociali eventualmente non
rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci
defunti, a norma dell’articolo precedente;
c) dalla riserva di cui all’art. 12 della Legge 904/77;
d) dalla riserva straordinaria indivisibile;
e) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di
particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
f) da eventuali obbligazioni e contributi e liberalità che pervenissero alla
società per il raggiungimento degli scopi sociali.
Art. 13 – Le quote sociali, sempre nominative, sono indivisibili e non
possono essere cedute con effetti verso la società, ne sottoposte a pegno
e a vincoli senza l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.
Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione
agli amministratori con lettera raccomandata. Il provvedimento che
concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60
giorni dal ricevimento della richiesta, decorso tale termine il socio è
libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere
nel libro dei soci l’acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire
socio. Il provvedimento che nega al socio l’autorizzazione deve essere
motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione può proporre opposizione al tribunale.
TITOLO IV
Bilancio e relazione degli amministratori – destinazione delle
eccedenze attive di bilancio
Art.14 – L’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla
compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione
sull’andamento della gestione sociale.
Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così ripartiti:
a) almeno il 30% (trenta per cento) deve essere destinato alla riserva
legale, qualunque sia l’ammontare accantonato;
b) una quota, nei limiti previsti dalla vigente legislazione, deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione;
c) una quota di quanto residua successivamente alle destinazioni di cui
alle precedenti lettere a) e b) può essere destinata alla rivalutazione
del capitale sociale effettivamente versato, purchè nei limiti di legge
consentiti;
d) una ulteriore ed eventuale quota degli utili può essere destinata alle
altre riserve facoltative eventualmente istituite.
Ai sensi e per gli effetti dell’art.2514 c.c. è fatto divieto di:
a) distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei
buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci
cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo
previsto per i dividendi;
c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori durante l’esistenza della
Cooperativa.
Art.15 – L’Assemblea può stabilire a norma dell’art. 12 della legge 17
febbraio 1971 n.127 l’istituzione di fondi di finanziamento con prestiti
dei soci.
In sede di approvazione del bilancio l’Assemblea, su proposta
dell’Organo Amministrativo, potrà deliberare l’erogazione e la
ripartizione di ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della
proporzione delle quantità e qualità degli scambi e prestazioni
mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in modo
autonomo e distinto, ai sensi dell’art. 2545-sexsies c.c., comunque nei
limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.
L’erogazione potrà avvenire mediante
-integrazione dei compensi;
-aumento gratuito del capitale sociale.
Considerata la particolare natura dell’oggetto sociale, nel massimo
ossequio al primo requisito di cui alla lettera a) dell’art, 26 D.L.P.S.
14/12/1947 n. 1577 e succ. modif. nessun dividendo potrà essere
destinato ai soci come remunerazione , sotto qualsiasi forma, del capitale
sociale effettivamente versato e non si potrà procedere alla rivalutazione
delle quote sociali.
E’ fatta salva l’applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in
materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini
tributari.
TITOLO V
ORGANI SOCIALI
Art.16 – Sono organi della Cooperativa:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Collegio dei Sindaci, qualora l’Assemblea ordinaria decida di
nominarlo, ovvero ne ricorra l’obbligo.
Art.17 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione
almeno una volta all’anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura
dell’esercizio sociale per:
a) l’approvazione del bilancio;
b) la nomina degli amministratori ed eventualmente dei sindaci e del
presidente del collegio sindacale;
c) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale,
riservati alla sua competenza dallo statuto o sottoposti al suo esame
dagli amministratori, indicati nell’ordine del giorno.
L’Assemblea potrà anche deliberare sull’eventuale responsabilità degli
amministratori e dei sindaci se nominati.
E’ di competenza dell’Assemblea straordinaria deliberare:
a) sulle modificazioni dello statuto della Cooperativa;
b) sulla proroga della durata della Società;
c) sulla fusione o trasformazione della società;
d) sullo scioglimento della società, la nomina ed i poteri dei liquidatori.
Sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le
deliberazioni concernenti l’istituzione o la soppressione di sedi
secondarie, l’indicazione di quali tra gli amministratori hanno la
rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni
normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.
Art.18 – La convocazione dell’Assemblea, tanto ordinaria che
straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l’ordine del
giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e
comunicato a tutti i soci, almeno 10 (dieci) giorni prima dell’adunanza.
Nell’avviso suddetto può essere indicata la data dell’eventuale seconda
convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno stabilito per la
prima.
Art. 19 – In prima convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è regolarmente costituita quando siamo presenti o
rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda
convocazione l’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o
rappresentati aventi diritto al voto.
L’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti,
su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Art.20 – Ciascun socio ha un solo voto, qualsiasi sia il valore della quota
sociale sottoscritta; anche i soci sovventori possono esprimere un solo
voto, indipendentemente dalla quota versata.
Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel
libro soci da almeno tre mesi e che non siano in mora nei versamenti
della quota sociale sottoscritta. Il voto può anche essere espresso per
corrispondenza o per posta elettronica. Le modalità delle votazioni
saranno stabilite dall’Assemblea. I soci che per qualsiasi motivo non
possono intervenire all’Assemblea, hanno la facoltà di farvisi
rappresentare da altro socio, purché non amministratore né sindaco,
mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare al massimo altri
5 (cinque) soci.
Le persone giuridiche sono rappresentate all’Assemblea dal loro
rappresentante legale, oppure da un loro delegato munito di mandato
scritto.
Art.21 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di
Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza di
quest’ultimo, da altro Consigliere o socio designato dall’Assemblea.
10
La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea, anche fra
i non soci.
La nomina del Segretario non ha luogo quando il verbale è redatto dal
Notaio.
Art.22 – Il Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di
membri, da tre a undici, anche non soci, eletti dall’Assemblea che ne
determina il numero.
Almeno la maggioranza degli amministratori dovranno essere scelti tra i
soci della Cooperativa Sociale.
Gli amministratori rimangono in carica tre anni, sono rieleggibili e salvo
contraria deliberazione dell’Assemblea, sono dispensati dal prestare
cauzione.
I Consiglieri eleggono tra loro il Presidente ed il Vice Presidente.
Nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può
essere estraneo al Consiglio.
I Consiglieri possono anche decidere la costituzione di un Comitato
Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da un
Consigliere, delegando ad esso alcuni poteri del Consiglio. Le
deliberazioni di detto Comitato dovranno essere portate a conoscenza del
Consiglio nella riunione immediatamente successiva.
Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che
l’Assemblea non deliberi diversamente. Gli stessi hanno comunque
diritto al rimborso delle spese sostenute nell’esercizio delle loro funzioni.
Art.23 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente
tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta
domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a
mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre
giorni prima dell’adunanza e, nei casi di urgenza, almeno un giorno
prima della riunione.
Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli
amministratori in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza
assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi.
A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una
nuova votazione.
Nel caso permanga la parità, prevale la parte a cui si afferisce il voto del
Presidente.
Art.24 – Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri
per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di
sorta, salvo quanto per legge è di competenza deliberativa
dell’Assemblea dei soci, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che
ritenga opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale.
Art.25 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la
rappresentanza legale e la firma sociale. Il Presidente è autorizzato a
riscuotere somme da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati,
qualunque ne sia l’ammontare e la causale, rilasciando quietanza
liberatoria.
Ha la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare
avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa ed in
qualunque grado di giurisdizione; sporgere querela per reati non
perseguibili d’ufficio perpetrati in danno della Società.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, i medesimi poteri
competono al Vice Presidente.
Art.26 – Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale, da nominare in base a decisione dell’Assemblea
ordinaria o se ne ricorra l’obbligo per legge, sarà composto di tre sindaci
effettivi e due supplenti e sarà regolamentato dalle disposizioni di cui
all’art.2397 e successivi del codice civile.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art.27 – In qualsiasi caso di scioglimento della Cooperativa, l’Assemblea
nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i
poteri.
In caso di scioglimento della Cooperativa, tutto il patrimonio residuo
della liquidazione, esclusi il capitale versato ed eventualmente rivalutato
oltre ai dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui
all’art.11 della legge n.59 del 31 gennaio 1992.
Art.28 – Per tutto quanto non è regolato dal presente Statuto, valgono le
disposizioni di legge previste dagli art.2511 e seguenti del Codice Civile
e delle leggi speciali che disciplinano le cooperative sociali. Per quanto
ancora non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme delle
società a responsabilità limitata.
Art.29 – Le clausole mutualistiche del presente atto sono inderogabili e
debbono essere fatte osservare.
Art.30-– Il Consiglio di Amministrazione viene espressamente delegato
ed autorizzato ad introdurre nel testo dello Statuto Sociale vigente quelle
modifiche, soppressioni ed aggiunte, non aventi carattere discrezionale,
eventualmente richieste dalle competenti autorità (previo deposito presso
la sede sociale della relativa documentazione comprovante
l’obbligatorietà delle modifiche/soppressioni e/o aggiunte). Il Consiglio
di Amministrazione renderà edotti i soci delle modifiche introdotte nella
prima assemblea successiva al fine della relativa approvazione e ratifica.
.
Verona 20 novembre 2017
F.to FIORENTINI RENZO
F.to EMANUELE DE MICHELI NOTAIO (L.S.N.)